n. 29 pag. 61). La censura che la decisione sia stata presa da un’autorità giudicante mossa da considerazioni estranee alla materia del contendere, priva della necessaria oggettività, serenità di giudizio e imparzialità appare fondata su mere, inconsistenti illazioni e va respinta. Non risulta alcun motivo stringente per ritenere, come con evidente forzatura sostengono i ricorrenti, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto astenersi. E, nella misura in cui la domanda ricorsuale, a dir vero alquanto indeterminata, tendesse alla ricusa, non risultano motivi per ritenerne adempiuti i presupposti.