Ad ogni modo la ricusa deve rimanere “una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa solo in presenza di motivi seri” (RDAT loc. cit.). Va inoltre considerato che la domanda di ricusa formulata contro un’autorità giudicante collegiale, può essere ammessa unicamente nei confronti dei membri per i quali è dato individualmente il motivo di ricusa.