Non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta, basta che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale. Bisogna che il sospetto di parzialità “sia confortato da elementi concreti e nasca dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimamente della vertenza processuale” (RDAT 1984 n. 29 pag. 58; cfr. DTF 115 Ia 37, 114 Ia 54/55 con rif.). Ad ogni modo la ricusa deve rimanere “una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa solo in presenza di motivi seri” (RDAT loc.