” Questa garanzia, prosegue la cennata sentenza, “è tutelata in primo luogo dalle regole cantonali sulla . Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia a delle persone in grado di fornire la certezza di un apprezzamento libero e imparziale.” E’ sostanzialmente quanto prevedono gli art. 26 (esclusione) e 27 (ricusa) CPCT, cui rinvia l’art. 32 LPamm. Non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta, basta che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale.