Ia 18, è di “vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può più essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DFT 114 Ia 54 e riferimenti).” Questa garanzia, prosegue la cennata sentenza, “è tutelata in primo luogo dalle regole cantonali sulla .