Ia 410, “assicura - indipendentemente dal diritto processuale applicabile - la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare (DTF 116 Ia 18 consid. 4). Ove, come nel caso concreto, la decisione non spetta a un tribunale, ma a un’autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall’art. 4 Cost. una garanzia della stessa portata (DTF 114 Ia 279 consid. 3b).” Scopo di tale garanzia, avverte la somma istanza in DTF 116 Ia 18, è di “vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: