Che la variante sia stata o no pubblicata prima della decisione sul primo ricorso non ha avuto alcun riflesso sull’evasione del secondo. Non poteva avverarsi, nelle circostanze concrete, il rischio, insito di per sé nella disattenzione dell’effetto sospensivo, che il giudizio sul contenuto pianificatorio della risoluzione contestata intervenisse prima che i suoi presupposti formali fossero confermati o negati, con tutte le possibili contraddizioni. Quando il Consiglio di Stato ha respinto con la seconda decisione le censure di merito quelle d’ordine erano già state evase. La situazione procedurale dei presenti (o di altri potenziali) ricorrenti non è stata in alcun modo pregiudicata.