Nel merito rilevano che la modifica del PRPCS è stata dettata non da un interesse pubblico del cittadino, ma bensì dal desiderio del Consiglio di Stato di dotarsi di una nuova sede rappresentativa. A mente degli insorgenti, quindi, non attuandosi il presupposto dell’interesse pubblico non sussistono neppure gli estremi giustificanti una modifica anticipata del PR a norma degli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT. In particolare __________ rileva che “...il restauro in senso conservativo del __________ __________ voluto dalla popolazione, sta a significare una scelta di conservazione per tutto il comparto nel senso del mantenimento di una certa omogeneità ed uniformità.