Pretendono inoltre che il Consiglio di Stato non abbia potuto emettere un giudizio obiettivo ed imparziale essendo interessato all’esito della controversia, siccome la modifica è dettata esclusivamente dall’intenzione di edificare nuovi uffici per i Consiglieri di stato. Poiché è palese l’interesse concreto del Governo all’approvazione della prevista variante, i ricorrenti ritengono ch'esso avrebbe dovuto astenersi a norma degli art. 32 LPamm e 26 CPC. Nel merito rilevano che la modifica del PRPCS è stata dettata non da un interesse pubblico del cittadino, ma bensì dal desiderio del Consiglio di Stato di dotarsi di una nuova sede rappresentativa.