I ricorrenti insorgono ora davanti a questo Tribunale sollevando in sostanza le medesime censure già proposte in prima sede. In primo luogo ribadiscono che la pubblicazione della variante è avvenuta in dispregio dell'effetto sospensivo conferito dall'art. 208 cpv. 2 LOC al ricorso da loro interposto, ai sensi del capoverso primo della stessa norma, contro la risoluzione del Consiglio comunale adottante la variante stessa. Pretendono inoltre che il Consiglio di Stato non abbia potuto emettere un giudizio obiettivo ed imparziale essendo interessato all’esito della controversia, siccome la modifica è dettata esclusivamente dall’intenzione di edificare nuovi uffici per i Consiglieri di stato.