E’ ammessa la sopraelevazione per un’altezza massima di ml. 5.50, di un corpo la cui superficie massima dovrà essere non superiore al 30% della superficie dell’ultimo piano. c. Contro l’adozione della citata variante, con atto 2 aprile 1993 __________ __________ e __________ __________ insorgono dinnanzi al Consiglio di Stato sollevando sia censure di natura formale sia contestando l’esistenza dei presupposti giustificanti una modifica del PR.