{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-369_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21323&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "434d611091e58db49175bf1c0a1091cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "0bcc46be9ef7bd46354535dbab4bda6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel caso presente se l’aumento dei parametri di edificabilità concesso dalla nuova normativa nel nuovo comparto non è da ritenersi ingiustificato è segnatamente in considerazione del carattere pubblico dell’edificio che si prevede erigervi; della sua posizione dirimpetto al palazzo, esso pure governativo, sull’altro fronte della piazza; della sua ubicazione strategica ad angolo (che meglio si presta a porvi un accento, interrompendo in quel punto e non altrove l’omogeneità della crosta; ad es. attraverso la parziale sopraelevazione a mò di torre), dell’interesse che l’operazione riveste per la città orfana del grande progetto iniziale, ma non per il fatto che ciò corrisponda a un pregevole progetto architettonico. Dove andrebbe a finire la sicurezza del diritto con simili gratificazioni?\n8. I ricorrenti sostengono che la variante è unicamente dettata dall’interesse manifestato dal Consiglio di Stato di dotarsi di un’adeguata sede residenziale. E’ quindi, essi affermano, una soluzione non fondata su considerazioni pianificatorie ma di compiacenza. Una soluzione contrattata dal comune coi promotori e ciò sarebbe contrario al diritto.\nLa censura merita le seguenti puntualizzazioni. E’ notorio che se compito precipuo della pianificazione è di organizzare con sufficiente anticipo le premesse per l’auspicato assetto del territorio, uno dei suoi gravi limiti è la carenza di strumenti per tradurre previsioni e intenti in realtà. Tranne per le opere di competenza dell’ente pubblico, è finalmente l’iniziativa privata a realizzare quanto la pianificazione non può che postulare e al massimo promuovere. Molla della realizzazione, l’interesse dei singoli promotori. La pianificazione deve quindi fare i conti con questo interesse e assecondare anziché mortificare le iniziative che possano corrispondere con le sue previsioni ed eventualmente adattare queste ultime alle nuove esigenze. Ciò non significa tuttavia che la pianificazione debba e possa abdicare alla sua vocazione ch’è di organizzare a lungo termine e con la dovuta coerenza lo spazio urbano. L’impianto pianificatorio non può essere riassestato attraverso continui cambiamenti di scenario, uno stillicidio di varianti che tolgono stabilità al piano e ne compromettono l’autorità. Per questo motivo non basta che in costanza del piano si affaccino occasioni allettanti - e neppure che rispondano a interesse pubblico - per precipitarsi a modificarlo onde poterle realizzare. Il “rapiamus occasionem de die” eretto a principio operativo nella risposta municipale (pag. 4) deve fare i conti con la stabilità che il piano deve avere nell’interesse, quanto mai pubblico esso pure, di una sana e ordinata gestione del territorio.\nTuttavia non ha alcuna rilevanza, in questo contesto, che la variante sia proposta da promotori privati o nasca direttamente dall’iniziativa del comune.\nQuel che conta è che risponda ad un sufficiente interesse pubblico e che questo interesse prevalga sugli altri in giuoco: tra questi l’interesse a mantenere immutato il PR (stabilità del piano, certezza del diritto). Si applicano cioè i principi dell’art. 41 LALPT (art. 21 LPT). Alla luce dei quali, appunto, abbiamo sopra concluso che la modifica del PR variante in discussione è da ritenersi giustificata. A prescindere dalla sua genesi. Né il fatto che la modifica del piano sia concordata con il promotore è giuridicamente contestabile. Il comune può riservarsi di dar corso ad una variante nel solo caso che il promotore intenda darle concreta attuazione e per questo concordare preventivamente con lui i punti essenziali. Quel che importa è che la variante risponda all’interesse del comune; se per giunta sposa quello del promotore non vi è nulla da eccepire. Tranne per il rischio che un simile procedimento reca implicito e che l’esperienza di altri paesi ha reso fin troppo evidente: quello di una pianificazione a rimorchio di interessi estranei, che sovverte l’ordinamento pianificatorio prestabilito e lo svuota di contenuto senza che ne derivino sostanziali contropartite all’ente pubblico (v. caso di Milano con le sue 130 varianti al PRG del 1976: Federico Oliva, op. cit. al consid. preced. pag. 72). Ma nel caso presente l’interesse del comune è sufficiente a giustificare l’operazione. Gli interessi suoi e dello Stato promotore combaciano effettivamente ed è bene che sia così.\n9. Visto quanto precede, la risoluzione del Consiglio di Stato che ha approvato la contestata variante resiste per i motivi sopra esposti alle censure ricorsuali e merita conferma.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. I ricorsi sono respinti .\n2. Le\nspese e tasse di giustizia sono poste in ragione di fr. 800.- cadauno a carico\ndei ricorrenti.\n3. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________\n-\nAvv. __________ __________, __________\n- Municipio di _________\n- Consiglio di Stato, ____________\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}