{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-369_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21323&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "434d611091e58db49175bf1c0a1091cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "0bcc46be9ef7bd46354535dbab4bda6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE’ dunque intervenuto un rilevante cambiamento delle circostanze (abbandono del Centro e proposta di nuova sede governativa) che poneva il comune difronte all’alternativa di mantenere il comparto nello statu quo o al contrario di cogliere l’importante opportunità offerta dall’iniziativa immobiliare dello Stato e adeguarvi il piano. Tra la soluzione meramente conservatrice (mantenere il __________, ancorché depauperato del suo principale fattore propulsivo, il Centro culturale) e quella dinamica di modificarlo in funzione delle nuove prospettive di sviluppo, il consiglio comunale ha optato per la seconda. E’ una scelta pianificatoria, assunta nel rispetto delle vie democratiche, di cui il tribunale esamina liberamente la conformità col diritto (e il presupposto dell’interesse pubblico fa parte di questo esame e così la ponderazione degli interessi), facendo uso della discrezione e del riserbo richiesti dall’autonomia di cui il comune gode in materia pianificatoria e lasciandogli il margine di apprezzamento che l’art. 2 LPT prescrive di riservare alle autorità pianificatorie inferiori. Ebbene, non risultano elementi propri a invalidare la decisione comunale né peraltro quella governativa che l’ha approvata. Non vi sono motivi per ritenere che la variante non sia sorretta da un interesse pubblico sufficiente e preminente sugli altri, contrastanti interessi. La rinuncia alla conservazione della casa __________, ancorché già in predicato di essere iscritta fra i monumenti protetti nonché il sacrificio della modesta quota abitativa e del giardino alberato non sembrano alla fin fine un prezzo esorbitante per rapporto ai vantaggi che il comune si ripromette dalla variante. Né risulta dalla nuova normativa, riportata per esteso nei fatti, che la variante comporti un potenziale edificabile talmente importante da scompaginare l’ordine del complesso urbanistico di Piazza __________ e via __________ -via __________. Nasce, certo, con la variante una diversa concezione dell’assetto di Piazza Teatro, un ruolo diverso assegnato alla “crosta” periferica, un diverso ordine dell’insieme, ma ciò avviene per rispondere all’emergenza di nuove esigenze, a seguito del forzato abbandono della primitiva configurazione e delle motivazioni che l’avevano ispirata. Questo cambiamento di scenario interviene a otto anni dall’approvazione del __________ ed è normale, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, che in quest’arco di tempo possano intervenire circostanze nuove pianificatoriamente rilevanti.\n6. __________ __________ sostiene che la variante dia luogo a disparità di trattamento. La censura non merita adesione. In materia di pianificazione il principio della parità di trattamento ha una portata limitata e coincide in larga misura col divieto dell'arbitrio (DTF 117 Ia 436). Ora il particolare potenziale edificatorio della particella 966 è dovuto alla sua destinazione per edifici di interesse pubblico e questa alla sua posizione ad angolo, di fronte al palazzo governativo. Le ragioni per questa ubicazione e per la maggiore edificabilità rispetto alla restante “crosta” sono pianificatoriamente sostenibili e non portano a immotivate discriminazioni.\n7. Fortemente contestata dai ricorrenti è la tesi governativa che, definito tecnicamente giustificato “lo strumento del progetto puntuale di carattere architettonico che riordina un’area” (risposta pag. 5 in basso), ne conclude che ciò renda “sostenibile l’ampliamento volumetrico e la sopraelevazione parziale di ml. 5,50”. L’assunto ricalca la credenza già espressa nella relazione tecnica al PRPCS nell’83, che “una serie di piccoli progetti architettonici indipendenti ma sommati confluisc(a)no in un piano unitario”. L’illusione è ingenua oltre che pericolosa. Che un’opera architettonica possa illuminare con la forza e pregnanza della sua presenza un intero quartiere, riscattandolo dal suo anonimato e disordine, non è di per sé contestabile: il postulato che ciò avvenga è certamente legittimo, non lo è invece la consegna dell’ordinamento pianificatorio della città a una successione di interventi scoordinati e discontinui, abdicando alla funzione propria del piano, determinativa delle grandi linee dell’assetto territoriale. Il rischio è di fare della città “una Wunderkammer dell’architettura moderna” (Bernardo Secchi, in Cinquant’anni di urbanistica in Italia, a cura di G. Campos Venuti e F. Oliva, Laterza 1993, pag. 360), una disseminazione di oggetti più o meno autoreferenziali senza nessun disegno urbanistico che li leghi in un discorso unitario e coerente. La fede nell’automatico costituirsi in ordine di un accumulo di aggregati non è meglio fondata di quella nell’automatica efficacia operativa di una pianificazione che tutto regoli e disciplini dall’alto. Se il postulato “rientro della pianificazione nel ventre dell’architettura” (Vezio di Lucia, op. cit. pag. 101) ha sicuramente valenze positive per la riappropriazione del ruolo fondamentale dell’architetto nella Gestaltung della fisicità stessa della città, nella reinterpretazione delle sue radici storico-contestuali, sarebbe inammissibilmente riduttivo se implicasse il tentativo di riportare la pianificazione al semplice fatto architettonico. La complessità e difficoltà dei problemi in larga misura tecnici, la molteplicità e diversità dei fattori da gestire e coordinare, superano l’ambito squisitamente architettonico, esigono un approccio interdisciplinare in cui l’architettura può ritagliarsi una parte importante ma non pretendere il monopolio."}