{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-369_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21323&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "434d611091e58db49175bf1c0a1091cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "0bcc46be9ef7bd46354535dbab4bda6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente __________ censura l’operato del Consiglio di Stato che non sarebbe né obiettivo né imparziale, considerato che la contestata modifica del piano particolareggiato è avvenuta al solo scopo di poter edificare una nuova residenza governativa. Ciò implica un particolare interessamento del Consiglio di Stato all’esito della lite. Il ricorrente si chiede se in simili circostanze il Consiglio di Stato non avrebbe dovuto astenersi e chiede al tribunale di tenerne conto nel suo giudizio.\n3.1 L’art. 58 cpv. 1 Cost., precisa il Tribunale federale in DTF 117 Ia 410, “assicura - indipendentemente dal diritto processuale applicabile - la garanzia di ottenere un giudizio indipendente e imparziale, reso da un tribunale costituito in modo regolare (DTF 116 Ia 18 consid. 4). Ove, come nel caso concreto, la decisione non spetta a un tribunale, ma a un’autorità amministrativa o a un parlamento, la prassi deduce dall’art. 4 Cost. una garanzia della stessa portata (DTF 114 Ia 279 consid. 3b).”\nScopo di tale garanzia, avverte la somma istanza in DTF 116 Ia 18, è di “vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può più essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore” (DFT 114 Ia 54 e riferimenti).” Questa garanzia, prosegue la cennata sentenza, “è tutelata in primo luogo dalle regole cantonali sulla\n. Indipendentemente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo assicurano comunque a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia a delle persone in grado di fornire la certezza di un apprezzamento libero e imparziale.” E’ sostanzialmente quanto prevedono gli art. 26 (esclusione) e 27 (ricusa) CPCT, cui rinvia l’art. 32 LPamm. Non occorre che la persona sia effettivamente prevenuta, basta che le circostanze oggettive la facciano ragionevolmente apparire tale. Bisogna che il sospetto di parzialità “sia confortato da elementi concreti e nasca dunque da ragioni gravi, di per sé atte a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi equanimamente della vertenza processuale” (RDAT 1984 n. 29 pag. 58; cfr. DTF 115 Ia 37, 114 Ia 54/55 con rif.). Ad ogni modo la ricusa deve rimanere “una misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev’essere ammessa solo in presenza di motivi seri” (RDAT loc. cit.).\nVa inoltre considerato che la domanda di ricusa formulata contro un’autorità giudicante collegiale, può essere ammessa unicamente nei confronti dei membri per i quali è dato individualmente il motivo di ricusa. Soltanto se questo motivo sussiste per tutti i membri, si potrà giungere alla ricusa dell’intera autorità (RDAT 1984 n. 29 pag. 61, ).\n3.2 In concreto l’esecutivo cantonale è sospettato di parzialità per aver approvato una variante di PR che prevede la costruzione di una nuova sede governativa e avere respinto i relativi ricorsi. Ora se non fa dubbio che il governo come tale, ma anche i singoli consiglieri di Stato presi individualmente, abbiano interesse a disporre di una sede adeguata che rimedi ai gravi difetti dell’attuale, non può essere ragionevolmente sostenuto che i possibili vantaggi personali di comodità, prestigio ecc. costituiscano di per sé, oggettivamente un motivo di tale intensità da impedire un giudizio imparziale, in violazione “degli obblighi imposti dalla legge e dai principi di giustizia” (RDAT 1984 n. 29 pag. 61).\nLa censura che la decisione sia stata presa da un’autorità giudicante mossa da considerazioni estranee alla materia del contendere, priva della necessaria oggettività, serenità di giudizio e imparzialità appare fondata su mere, inconsistenti illazioni e va respinta. Non risulta alcun motivo stringente per ritenere, come con evidente forzatura sostengono i ricorrenti, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto astenersi.\nE, nella misura in cui la domanda ricorsuale, a dir vero alquanto indeterminata, tendesse alla ricusa, non risultano motivi per ritenerne adempiuti i presupposti.\n3.2.1 Si osservi inoltre, in via abbondanziale, sempre nel caso che la domanda tenda alla ricusa, che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LPamm, questa va proposta contemporaneamente al primo atto di causa, oppure non appena si verifichi o sia scoperta. La ricusa non è più proponibile da chi sia passato espressamente o tacitamente ad atti successivi. In concreto __________ non ha chiesto la ricusa del Consiglio di Stato in prima istanza benché già allora gli fosse nota la destinazione del discusso comparto (cfr. pag. 9 del ricorso __________.4.1993 contro la variante di PR). Si noti ch’egli aveva partecipato in veste di consigliere comunale di Bellinzona alla seduta di adozione della variante stessa e alla votazione del relativo messaggio (v. MM n. __________pag. __________). La questione della ricusa poteva e doveva essere sollevata già con il ricorso al Consiglio di Stato (cfr. DTF 114 Ia 280 consid. 3e).\n4. Prima di procedere all’esame delle censure di merito, va rilevato che il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti)."}