{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-369_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21323&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "434d611091e58db49175bf1c0a1091cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "0bcc46be9ef7bd46354535dbab4bda6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel merito rilevano che la modifica del PRPCS è stata dettata non da un interesse pubblico del cittadino, ma bensì dal desiderio del Consiglio di Stato di dotarsi di una nuova sede rappresentativa. A mente degli insorgenti, quindi, non attuandosi il presupposto dell’interesse pubblico non sussistono neppure gli estremi giustificanti una modifica anticipata del PR a norma degli art. 21 cpv. 2 LPT e 41 cpv. 2 LALPT. In particolare __________ rileva che “...il restauro in senso conservativo del __________ __________ voluto dalla popolazione, sta a significare una scelta di conservazione per tutto il comparto nel senso del mantenimento di una certa omogeneità ed uniformità. L’erezione di una moderna costruzione comprometterebbe tutto il comparto poiché non si sintonizzerebbe né con il Teatro sociale né con le case lungo via __________: si accosterebbe una costruzione nuova con edifici antichi, con conseguente stridente contrasto e si creerebbe una dissonanza con l’ambiente circostante, anche avuto riguardo alla notevole maggior altezza concessa dalla riveduta scheda. Gli stabili di via __________, definiti come crosta dal linguaggio pianificatorio, sono in realtà un indispensabile schermo protettivo che contorna il nucleo del centro storico e che adempie ad una sua specifica funzione. Consentire l’abbattimento di casa __________ e la sua sostituzione con un pachiderma architettonico significa intaccare ulteriormente il delicato e già compromesso tessuto edilizio cittadino che s’intende tutelare (cfr. pag. 8 e 9 dell’impugnativa in esame).\"\nIn conclusione i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisone impugnata, ritenuto tra l’altro che il Consiglio di Stato ha ecceduto e abusato del suo potere di apprezzamento.\nf. Il Municipio di __________ con risposta del 23 marzo 1994 rispettivamente il Consiglio di Stato con risposta del 31 maggio 1994 chiedono la reiezione dell'impugnativa per i motivi già addotti in prima sede.\ng. In data 12 ottobre 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio. All’occasione i rappresentanti della Cassa pensione dei dipendenti dello Stato hanno presentato a questo Tribunale il modellino del terzo progetto per la realizzazione della residenza governativa che dovrebbe essere realizzato sul sedime in discussione.\nLe parti si sono quindi riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande rinunciando al dibattimento finale ed a presentare le conclusioni.\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nInoltrati nel termine di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.\n2. I ricorrenti si dolgono che il comune abbia pubblicato la variante di PR senza attendere che il ricorso contro la risoluzione del Consiglio comunale, interposto in base all’art. 208 LOC, sia stato definitivamente deciso. Sarebbe così stato violato l’art. 208 cpv. 2 LOC, che conferisce effetto sospensivo al ricorso; la pubblicazione dev’essere quindi annullata.\nComune e Consiglio di Stato contestano l’assunto e si oppongono alla domanda di annullamento, non ultimo perché nessun pregiudizio processuale sarebbe derivato ai ricorrenti.\nLa tesi governativa merita adesione. E’ bensì vero che la variante fu pubblicata nel febbraio 1993 malgrado il ricorso ex art. 208 LOC, a dispetto dunque dell’effetto sospensivo dell’impugnativa, non è men vero, tuttavia, che il ricorso medesimo fu deciso nel maggio 1993 con il rigetto dell’unica censura dichiarata ricevibile, prima che lo stesso Consiglio di Stato si pronunciasse, il __________.12.1993, sul ricorso contro il contenuto pianificatorio della risoluzione. Che la variante sia stata o no pubblicata prima della decisione sul primo ricorso non ha avuto alcun riflesso sull’evasione del secondo. Non poteva avverarsi, nelle circostanze concrete, il rischio, insito di per sé nella disattenzione dell’effetto sospensivo, che il giudizio sul contenuto pianificatorio della risoluzione contestata intervenisse prima che i suoi presupposti formali fossero confermati o negati, con tutte le possibili contraddizioni. Quando il Consiglio di Stato ha respinto con la seconda decisione le censure di merito quelle d’ordine erano già state evase. La situazione procedurale dei presenti (o di altri potenziali) ricorrenti non è stata in alcun modo pregiudicata. Ora, a prescindere da ogni altra considerazione - e in particolare da quella, di fondo, della legittimità di un duplice mezzo di diritto contro una risoluzione del consiglio comunale avente per oggetto il PR (ha senso distinguere tra la forma della decisione e il suo contenuto pianificatorio o i motivi devono essere trattati in un’unica procedura, prevalendo quella stabilita dalla lex specialis?) - sarebbe contrario al più elementare senso di economia procedurale annullare la pubblicazione - e con essa tutto il procedimento del secondo ricorso - solo perché, senza che il suo svolgimento ne sia stato intralciato, si è dato intempestivamente corso alla pubblicazione.\nLa censura ricorsuale va dunque respinta."}