{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-369_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21323&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "434d611091e58db49175bf1c0a1091cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.369"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:40", "Checksum": "0bcc46be9ef7bd46354535dbab4bda6d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.06.1995 90.1994.369\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nsegretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisti i ricorsi presentati da\n|\n|\n__________ __________, __________. ____________________, del __________gennaio 1994 __________ __________, ____________________, del __________gennaio 1994 |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione no. __________del __________dicembre 1993 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del Piano particolareggiato del centro storico __________ di __________; |\nvista la risposta del 23 marzo 1994 del Comune di __________, nonché la risposta del 31 maggio 1994 del Consiglio di Stato, no. __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. Nel comune di __________, oltre al Piano regolatore generale della Città, è vigente un Piano regolatore particolareggiato del centro storico (in seguito, __________), adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 marzo 1984 ed approvato dal Consiglio di Stato il 31 dicembre 1985.\nb. Con messaggio municipale no. 1870 del 13 luglio 1992 il Municipio di __________ ha proposto al Consiglio Comunale l’adozione di alcune varianti di questo piano particolareggiato. Fra le modifiche previste figura la variante no. 4 relativa al comparto delimitato tra via __________ e via __________ e costituito dal mappale no. __________di proprietà della Comunione ereditaria __________i. Questo fondo risulta in parte edificato con una costruzione che si affaccia su via __________ (alla quale si aggiunge una piccola infrastruttura accessoria) e per l'altra adibito a parco-giardino. Il __________ attualmente in vigore prevede il mantenimento dell’esistente stabile su via __________ (vincolo conservativo) con la possibilità di edificare una costruzione a forma di “L” in allineamento obbligatorio su via __________. Con la modifica in esame é percontro stato proposto l’inserimento della particella in questione in zona per edifici pubblici, con conseguente abbandono dei contenuti abitativi e delle altezze, sulla quale è prevista la realizzazione delle nuova sede governativa. Quest'area é regolamentata da una speciale normativa del seguente tenore:\n- Comparto con vincolo di destinazioni di “edifici pubblici”.\n- Le linee di allineamento sono obbligatorie.\n- Le linee di arretramento sono vincolanti.\n- L’altezza del corpo di collegamento lungo via __________ dovrà\nessere pari alla linea di gronda dell’edificio esistente sul\nmappale no. __________ RFD.\n- L’altezza del nuovo edificio dovrà avere un’altezza di ml. 13\nmisurata nel punto h1 indicato nella scheda.\n- E’ ammessa la sopraelevazione per un’altezza massima di ml.\n5.50, di un corpo la cui superficie massima dovrà essere non\nsuperiore al 30% della superficie dell’ultimo piano.\nc. Contro l’adozione della citata variante, con atto 2 aprile 1993 __________ __________ e __________ __________ insorgono dinnanzi al Consiglio di Stato sollevando sia censure di natura formale sia contestando l’esistenza dei presupposti giustificanti una modifica del PR. Essi rilevano in particolare la mancanza di un interesse pubblico alla prevista variante, considerato che la modifica in esame dovrebbe servire al solo scopo di mettere a disposizione un terreno per la realizzazione di una nuova sede del Governo.\nd. Con decisione del 22 dicembre 1993 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa approvando le previste varianti.\nL’autorità governativa ha dapprima rammentato, richiamandosi all’art. 2 cpv. 3 LPT, l'ampio margine di apprezzamento di cui dispongono le autorità inferiori di pianificazione in questioni di portata locale. Essa ha comunque rilevato che in concreto la modifica del PRPCS è soprattutto da ricondurre alla mancata realizzazione del previsto comparto speciale __________ ”__________ __________ ” nel quale era prevista la realizzazione di un Centro culturale che sarebbe dovuto diventare un punto di riferimento per lo sviluppo della zona. Venuto meno questo progetto, l’autorità comunale ha inteso con la variante no. 4 qui in contestazione procedere alla sostituzione di quel centro con un altro elemento trainante, ossia con la realizzazione di un edificio pubblico rappresentativo all’angolo tra via __________ e via __________, capace di marcare il processo evolutivo del comparto. A mente del Governo la realizzazione di questo progetto è senza dubbio di interesse pubblico.\ne. I ricorrenti insorgono ora davanti a questo Tribunale sollevando in sostanza le medesime censure già proposte in prima sede.\nIn primo luogo ribadiscono che la pubblicazione della variante è avvenuta in dispregio dell'effetto sospensivo conferito dall'art. 208 cpv. 2 LOC al ricorso da loro interposto, ai sensi del capoverso primo della stessa norma, contro la risoluzione del Consiglio comunale adottante la variante stessa.\nPretendono inoltre che il Consiglio di Stato non abbia potuto emettere un giudizio obiettivo ed imparziale essendo interessato all’esito della controversia, siccome la modifica è dettata esclusivamente dall’intenzione di edificare nuovi uffici per i Consiglieri di stato. Poiché è palese l’interesse concreto del Governo all’approvazione della prevista variante, i ricorrenti ritengono ch'esso avrebbe dovuto astenersi a norma degli art. 32 LPamm e 26 CPC."}