Inoltre esse hanno un preciso limite temporale oltre il quale decadono, a vantaggio di una migliore sicurezza del diritto. Perciò non v’è alcun valido interesse pubblico ad adottare in loro vece la variante in discorso. Va poi considerato che, proprio per la possibilità di far capo agli strumenti più adeguati offerti dalla LALPT, non sussisteva alcuna necessità e tantomeno urgenza di modificare materialmente il PR vigente. Non erano dunque soddisfatti i presupposti dell’art. 41 cpv. 2 LALPT ai cui sensi il PR può essere modificato o integrato in ogni tempo, se l’interesse pubblico lo esige.