in funzione dello stato di avanzamento del piano stesso e quindi sulla base dello stato aggiornato della pianificazione. Non così con le discusse disposizioni che si sono ispirate al PR a un certo stadio della sua elaborazione e non possono seguirne l’evoluzione. Si pensi segnatamente a uno dei disposti più contestato: la fissazione al 70% della quota abitativa. Più tardi essa è stata ridotta al 50%. E dunque una domanda di costruzione che rispetti questo valore non verrebbe sospesa in base all’art. 65 LALPT e invece con la normativa avversata non potrebbe essere accolta.