A partire, poi, dalla pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: fino all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano. Provvedimenti tutti, ampiamente sufficienti a garantire che il quartiere non venga trasformato prima che se ne possa tutelare l’integrità. 6. Il vantaggio di questi strumenti è che il confronto tra l’edificazione proposta e le previsioni pianificatorie si fa in chiave dinamica; in funzione dello stato di avanzamento del piano stesso e quindi sulla base dello stato aggiornato della pianificazione.