La legge offre infatti una serie di strumenti che forniscono una risposta adeguata al riguardo. Così, se si teme che nelle more il bene da tutelarsi possa essere irrimediabilmente compromesso, si può, specie in una fase preliminare in cui gli obiettivi non siano ancora ben definiti, istituire una zona di pianificazione (art. 58-64 LALPT, art. 27 LPT). In mancanza di questa zona l’art. 65 LALPT obbliga il comune a sospendere per 2 anni una domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Il contrasto dev’essere di una certa importanza. A partire, poi, dalla pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: