La sua adozione deve pertanto seguire la stessa procedura prevista dalla legge per l’adozione del PR (art. 41 LALPT e 21 LPT). Come il PR, deve contare tra le sue componenti un rapporto di pianificazione (art. 26 LALPT) che riassuma le analisi, elenchi problemi e obiettivi specifici e motivi le scelte (art. 27 LALPT). Nessuna traccia di questo fondamentale documento, in concreto. Il motivo è semplice: come può esserci un simile rapporto quando manca lo studio approfondito sul quale solo la revisione del PR potrà contare. Tuttavia l’impossibilità di adottare già ora una soluzione in gestazione non giustifica che la si anticipi attraverso una variante carente dei necessari requisiti.