La soluzione è dettata dall’urgenza ed è destinata ad essere tosto sostituita da quella definitiva del PR revisionato. Se gli intenti sono comprensibili e di per sé lodevoli (il comune non può starsene con le mani in mano ad aspettare che la situazione sia irrimediabilmente compromessa, DTF 89 I 481), il procedimento non può trovare adesione. Non sono ovviamente dati i motivi di estrema urgenza, di capitale interesse pubblico, legittimanti l’applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT. Da parte sua il diritto cantonale non prevede simili forme di intervento. Non v’è dunque base legale.