Rammentiamo in proposito che la giurisprudenza ha avuto più volte l’occasione di dichiarare non arbitraria l’adozione di misure positive transitorie, modificanti “ in via legislativa l’ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l’avvenire” (DTF 100 Ia 151). Si è però sempre trattato di disposizioni di natura conservativa, come la transitoria limitazione da tre a due dei piani edificabili (DTF 89 I 481/82) o l’obbligo di demolizione eventuale, gravante la licenza edilizia -Beseitigungsrevers- a salvaguardia di una futura linea di arretramento (DTF 99 Ia 485 consid. 3).