I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento, in primo luogo per carenza di base legale. Rammentiamo in proposito che la giurisprudenza ha avuto più volte l’occasione di dichiarare non arbitraria l’adozione di misure positive transitorie, modificanti “ in via legislativa l’ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l’avvenire” (DTF 100 Ia 151).