" e. I ricorrenti contestano la decisione governativa e ne chiedono l’annullamento. La modifica interviene mentre è imminente l’adozione del nuovo PR; bastano in queste circostanze i provvedimenti sospensivi previsti specificamente dalla legge a salvaguardia della pianificazione, senza ricorrere alla soluzione, priva di base legale e comunque in casu eccessiva, non coperta quindi dall’ interesse pubblico e fuori proporzione, di una normativa provvisoria. Mancano i presupposti dell’art. 41 LALPT e 21 LPT per modificare il PR vigente.