{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-362_1995-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21322&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3653e44ac8cff428555d6248368c96db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:55", "Checksum": "1312be391d0ceaa11cacd0dde63aac13", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSoluzione transitoria, dunque, a carattere provvisionale. La soluzione definitiva è affidata alla revisione del PR; nella sua attesa si adotta la variante in esame. La quale anticipa nelle grandi linee i contenuti della soluzione in fieri.\n3. I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento, in primo luogo per carenza di base legale.\nRammentiamo in proposito che la giurisprudenza ha avuto più volte l’occasione di dichiarare non arbitraria l’adozione di misure positive transitorie, modificanti “ in via legislativa l’ordinamento in vigore per introdurvi disposizioni transitorie atte a salvaguardare l’avvenire” (DTF 100 Ia 151).\nSi è però sempre trattato di disposizioni di natura conservativa, come la transitoria limitazione da tre a due dei piani edificabili (DTF 89 I 481/82) o l’obbligo di demolizione eventuale, gravante la licenza edilizia -Beseitigungsrevers- a salvaguardia di una futura linea di arretramento (DTF 99 Ia 485 consid. 3). Simili provvedimenti conferiscono unicamente effetto anticipato negativo al diritto in fieri (ad es. la variante del PR stabilirà definitivamente il numero dei piani; la definizione della linea di arretramento dirà se la demolizione è necessaria).\nProscritto è invece in linea di principio il conferimento di un effetto anticipato positivo al diritto in formazione (cfr. DTF 100 Ia 157 seg.).\nSolo motivi particolarmente gravi possono eccezionalmente giustificarlo, ad es. in presenza di interessi pubblici di capitale importanza che non tollerano differimenti. Così, segnatamente, quando, in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT, i cantoni sono chiamati ad assumere disposizioni provvisorie positive in adempimento del mandato loro affidato da specifiche leggi federali, quali la legge sulla protezione delle acque o sulla protezione dell’ambiente. Tali provvedimenti devono essere finalizzati al conseguimento di un interesse pubblico attuale ed essere sorretti da una concreta volontà pianificatoria (DTF 117 Ia 361). Non devono ad ogni buon conto né anticipare né sostituire la futura pianificazione ordinaria, eludendo la procedura prevista dalla legge (DTF 114 Ib 185 in re ____________,\n4. Nel caso presente abbiamo un PR impotente a garantire la conservazione di beni ambientali giudicati meritevoli di tutela dal Comune. La tematica è allo studio nel quadro di una generale revisione del piano. Nel frattempo l’oggetto da salvaguardare può subire irreversibili compromissioni: urge agire. Nell’attesa che il nuovo PR giunga a termine, il comune ne anticipa i contenuti adottando una variante che modifica materialmente il diritto vigente, ma, nelle intenzioni del comune, solo a titolo provvisionale, per coprire provvisoriamente la lacuna pianificatoria.\nCiò dovrebbe giustificare agli occhi del comune la mancanza di uno studio più approfondito e quindi del rapporto di pianificazione. La soluzione è dettata dall’urgenza ed è destinata ad essere tosto sostituita da quella definitiva del PR revisionato.\nSe gli intenti sono comprensibili e di per sé lodevoli (il comune non può starsene con le mani in mano ad aspettare che la situazione sia irrimediabilmente compromessa, DTF 89 I 481), il procedimento non può trovare adesione. Non sono ovviamente dati i motivi di estrema urgenza, di capitale interesse pubblico, legittimanti l’applicazione dell’art. 36 cpv. 2 LPT. Da parte sua il diritto cantonale non prevede simili forme di intervento. Non v’è dunque base legale.\n5. In realtà il procedimento consiste nel rendere subito applicabile una regolamentazione ancora allo studio, ad uno stadio in cui la sua incompletezza e imperfezione non ne consente l’adozione come soluzione definitiva.\nMalgrado questi difetti congeniti la variante viene a modificare materialmente il PR in vigore, non si limita a inibirne provvisoriamente l’applicazione. E’ da subito pienamente vincolante. La sua adozione deve pertanto seguire la stessa procedura prevista dalla legge per l’adozione del PR (art. 41 LALPT e 21 LPT). Come il PR, deve contare tra le sue componenti un rapporto di pianificazione (art. 26 LALPT) che riassuma le analisi, elenchi problemi e obiettivi specifici e motivi le scelte (art. 27 LALPT). Nessuna traccia di questo fondamentale documento, in concreto. Il motivo è semplice: come può esserci un simile rapporto quando manca lo studio approfondito sul quale solo la revisione del PR potrà contare. Tuttavia l’impossibilità di adottare già ora una soluzione in gestazione non giustifica che la si anticipi attraverso una variante carente dei necessari requisiti. O ci sono i presupposti per modificare il PR - e lo si fa con una variante regolare a tutti gli effetti - o la soluzione non è ancora matura e allora nell’attesa che venga a termine si adottino misure di salvaguardia che non modificano materialmente il PR ma ne sospendono temporaneamente l’efficacia.\nLa legge offre infatti una serie di strumenti che forniscono una risposta adeguata al riguardo. Così, se si teme che nelle more il bene da tutelarsi possa essere irrimediabilmente compromesso, si può, specie in una fase preliminare in cui gli obiettivi non siano ancora ben definiti, istituire una zona di pianificazione (art. 58-64 LALPT, art. 27 LPT). In mancanza di questa zona l’art. 65 LALPT obbliga il comune a sospendere per 2 anni una domanda di costruzione in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Il contrasto dev’essere di una certa importanza. A partire, poi, dalla pubblicazione vige il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT: fino all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano. Provvedimenti tutti, ampiamente sufficienti a garantire che il quartiere non venga trasformato prima che se ne possa tutelare l’integrità."}