{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-362_1995-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21322&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3653e44ac8cff428555d6248368c96db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:55", "Checksum": "1312be391d0ceaa11cacd0dde63aac13", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.05.1995 90.1994.362\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il Municipio provvederà alla valutazione e all'adozione delle norme (pto. 1.2), e trasmetterà poi al CdS, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione, i ricorsi contro gli atti pubblicati, accompagnati dalle sue osservazioni ai sensi dell'art. 36 LALPT.\n4. Il Comune di ____________,provvederà immediatamente alla pubblicazione (pto. 1.3), dando facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT).\"\ne. I ricorrenti contestano la decisione governativa e ne chiedono l’annullamento.\nLa modifica interviene mentre è imminente l’adozione del nuovo PR; bastano in queste circostanze i provvedimenti sospensivi previsti specificamente dalla legge a salvaguardia della pianificazione, senza ricorrere alla soluzione, priva di base legale e comunque in casu eccessiva, non coperta quindi dall’ interesse pubblico e fuori proporzione, di una normativa provvisoria.\nMancano i presupposti dell’art. 41 LALPT e 21 LPT per modificare il PR vigente. La certezza del diritto non può essere sacrificata alle esigenze di flessibilità della pianificazione se non lo richiede un notevole mutamento delle circostanze che in concreto non si è prodotto. D’altra parte sono stati omessi adempimenti fondamentali : manca il rapporto di pianificazione richiesto dall’art. 41 LALPT (cui rimandano gli art. 26 e 27 LALPT); non si sono determinati i gradi di sensibilità al rumore violando l’art. 43 OIF.\nNel merito è soprattutto criticata la quota abitativa del 70%, ritenuta gravemente lesiva della proprietà privata, senz’essere sorretta da un sufficiente interesse pubblico e del tutto sproporzionata. Il quartiere ha oramai irreversibilmente perso il carattere prevalentemente residenziale che la normativa vuole tardivamente e vanamente ripristinare. Ciò crea inammissibili disparità di trattamento. D’altronde questa situazione è stata largamente determinata dall’azione o inazione dell’autorità comunale che quindi agisce “contra factum proprium” e viola il principio della buona fede.\nf. Il comune e il Consiglio di Stato controbattono le censure ricorsuali chiedendo il rigetto delle impugnative. E’ ribadita la legittimità e necessità di una norma transitoria, valida fino all’entrata in vigore del nuovo PR, che consenta di disciplinare gli interventi edilizi in un comparto il cui interesse architettonico e urbanistico merita e richiede un’immediata tutela, non offerta dal vigente PR.\ng. Nel sopralluogo in contraddittorio del 12 ottobre 1994 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando a presentare conclusioni, rispettivamente al dibattimento finale.\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall’art. 26quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l’istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nI ricorrenti, insorgenti in questa sede per gli stessi motivi addotti nella precedente, sono legittimati a ricorrere giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\nInterposti nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LALPT e dunque tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.\n2. Premettiamo che la variante in contestazione comprende sia la perimetrazione del quartiere ____________,sia la sua regolamentazione attraverso il nuovo art. 19bis NAPR.\nContestato è in primo luogo il carattere provvisorio della soluzione pianificatoria. Alcuni ricorrenti si dolgono che le sia stato conferito abusivamente dal Consiglio di Stato, in sede di approvazione, forzando l’intenzione del legislatore comunale. L’assunto è infondato. Bandisce ogni dubbio al riguardo la dichiarazione del Sindaco nella seduta del Consiglio comunale del 19 giugno 1991: “... questa variante, come quella relativa ai modi di calcolo dei posteggi, sono ritenute indispensabili e proprio da proporre nella forma transitoria senza quindi attendere la messa in vigore del PR riveduto in quanto a quel momento la situazione potrebbe già forse essere in parte rientrata a seguito dell’andamento del mercato immobiliare. In ogni caso, al momento che queste varianti sono state elaborate, non solo v’era il rischio ma v’erano prove tangibili che i quartieri abitativi più pregiati della Città potessero essere presi di mira per trasformazioni da abitazioni in uffici o comunque in altri contenuti. Quindi, proprio per evitare lo snaturamento e rendere inapplicabili gli indirizzi generali della revisione del PR (rilievo ns.), si è ritenuto indispensabile proporre queste varianti” (Verbale delle sedute del consiglio comunale, pag. 101-102). Trova così conferma la precisazione contenuta nel Messaggio municipale n. ____________,del 12 novembre 1990: “Si è quindi ritenuto indispensabile e urgente elaborare un testo di una norma transitoria da inserire nelle norme di PR, valida fino all’entrata in vigore del nuovo PR, per evitare interventi contrari allo spirito di salvaguardia di valori ambientali che si vogliono tutelare.” Che tali fossero gli intenti e la funzione dell’art. 19bis NAPR sottolineò quindi con lapidare sinteticità la Commissione PR nella sua relazione sul Messaggio municipale: “Trattasi di norme proposte cautelativamente e transitoriamente fino all’entrata in vigore del nuovo PR, per poter salvaguardare i valori urbanistici-ambientali tipici di questi quartieri.” Queste norme, osserva la Commissione, sono “abbastanza restrittive, ma lo si è voluto appositamente per cercare di ricuperare la media dei contenuti abitazione-amministrazione nel quartiere. Esse possono essere ridiscusse ed eventualmente modificate nell’ambito della revisione del nuovo PR. L’accettazione della presente proposta permette di avere un momento di riflessione onde poter verificare la situazione senza che nel frattempo si abbia a perdere l’immagine del quartiere abitativo come era all’origine.” Non si può essere più chiari."}