Analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza. Se invece l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed.