La decadenza del provvedimento impugnato reca con sé la perdita dell’interesse ad impugnarlo: il ricorso va dunque stralciato con giudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili. 7. A norma dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.