{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-357_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21321&nX40_KEY=4933444&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9aaffa873c58143821defb82d1fcdd91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:43:23", "Checksum": "4634eb6a03c3f05a80e4263a313a9b0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nLa\ngiurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali\ndell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la\npianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei\npianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto\nloro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).\n4. La zona di pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere.\nLa zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.\nNel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.\nSolo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).\n5. Come sopra\nprecisato la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della\npianificazione ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la\npubblicazione, il 20 ottobre 1997, del progetto presso le Cancellerie dei\ncomuni interessati.\nCon la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT.\nA prescindere da ciò va considerato che la zona di pianificazione, entrata in\nvigore con la sua pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, sarebbe comunque\nscaduta unitamente al suo ampliamento il 20 aprile 1998.\n6. La decadenza del provvedimento impugnato reca con sé la\nperdita dell’interesse ad impugnarlo: il ricorso va dunque stralciato con\ngiudizio sulle tasse e spese di giudizio; in particolare sulle ripetibili.\n7. A norma dell’art. 31 LPAm, cui rimanda l’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.\nAnalogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del giudizio riveda la contestata decisione nel senso postulato dal ricorrente (acquiescenza), rispettivamente il\nricorrente che ritiri il gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione (desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.\nSe invece l’oggetto litigioso viene a mancare in corso di procedimento per motivi non configuranti né acquiescenza né desistenza, i costi vengono di regola ripartiti tenuto conto delle prospettive di accoglimento che il ricorso aveva prima dello stralcio, e così le ripetibili (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2°. ed., pag. 326; Kölz/Häner Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 176-177; DTF 111 Ib 191 consid. 7a).\nSi opera\ncioè una prognosi ex ante circa il verosimile esito del ricorso, ponendosi al\nmomento in cui l’oggetto è venuto a mancare.\n8. Nel caso\nconcreto non vi sono possibili dubbi a proposito della legittimità della zona\ndi pianificazione contestata. Lo stesso vale per l'ampliamento, la cui\nnecessità è apparsa solo in corso di progettazione. La tesi che la durata della\nzona di pianificazione va limitata nel tempo per tener conto del ritardo col\nquale fu pubblicata è suggestiva ma difficilmente reggerebbe ad un esame di\nmerito e non ne risultano peraltro dimostrati i presupposti fattuali.\nGià per questi motivi il giudizio avrebbe con ogni verosimiglianza concluso\nalla reiezione del ricorso se questo fosse stato tempestivo e se effettivamente\nil terreno dei ricorrenti fosse stato toccato dal provvedimento, fatti che non\nmette conto di accertare in questa sede.\nCiò basta per escludere il diritto a ripetibili.\nPer questi motivi\ndecreta\n1. Il ricorso é stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano spese di giudizio né si assegnano ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n- avv. ____________, |\n|\n|\n- Consiglio di Stato, ____________, |\n|\n|\n- Sezione pianificazione urbanistica, ______ |\n|\n|\n|\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}