{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-357_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21321&nX40_KEY=4933444&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9aaffa873c58143821defb82d1fcdd91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:43:23", "Checksum": "4634eb6a03c3f05a80e4263a313a9b0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.357\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta,\npresidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 16 giugno 1994 di\n|\n|\n1. ____________, ____________, ____________, ____________, 2. ____________,____________,____________, ____________, 3. ____________,____________,____________, 1.,2.,3. avv. ____________,____________, ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nl'ampliamento della zona di pianificazione cantonale FLPT |\nvisto la risposta 6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;\nrilevato\nin fatto\na. Il 21\naprile 1993 il Consiglio di Stato istituì, a salvaguardia della progettazione\nrelativa al potenziamento della ____________,____________,____________,\n____________,e ai relativi interventi sulle reti stradali cantonali e comunali,\nuna zona di pianificazione cantonale della durata di 5 anni. Con risoluzione 12\naprile 1994 ampliò la zona in argomento per la parte riguardante i comuni di\n____________,e ____________,\nI piani relativi all'ampliamento sono stati pubblicati dal 2 maggio al 1.\ngiugno 1994.\nb. I\nnominativi in epigrafe, proprietari in ragione di un terzo ciascuno del f.m.n.\n____________,di ____________,ricorsero il 16 giugno 1994 al TPT postulando\nl'annullamento delle risoluzioni governative istituenti la zona di\npianificazione e il suo ampliamento.\nChiede che la zona di pianificazione FLPT, pubblicata dal 17.5 al 15.6.1993 e\nl'ampliamento, dal 2.5 al 1.6.1994 resti in vigore fino al 15.6.1996. A mente\ndei ricorrenti il Consiglio di Stato ha abusivamente ritardato l'istituzione\ndelle zona di pianificazione, preceduta da un blocco edilizio durato 5 anni.\nc. Il Consiglio di Stato propone in risposta che il gravame venga dichiarato irricevibile: nella misura in cui contesta la zona di pianificazione originaria esso è tardivo, laddove contesta l'ampliamento è senza oggetto posto che il part. 785 non è toccato dalla zona di pianificazione (ampliamento).\nd. Dal 20\nottobre al 18 novembre 1997 gli atti del progetto, i piani di espropriazione e\nle relative tabelle furono esposti presso le rispettive Cancellerie comunali.\nconsiderato\nin diritto\n1. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.\nSempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.\nLa zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).\nIl\ndiritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che\nall’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la\npianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in\ncontrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e\nnon solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice\nsospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano\npresumibilmente la pianificazione o l’attuazione\ndi obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.\n2. La\nzona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino\na che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con\nfacoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di\nscadenza.\n3. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.\n"}