Il giudice può intervenire sulla zona di pianificazione per motivi inerenti all’ordinamento pianificatorio in formazione solo se questo è manifestamente insostenibile e non giustifica le misure intraprese a sua salvaguardia. Ma è ipotesi di cui manifestamente non sono rintracciabili gli estremi nelle fattispecie dedotte in giudizio. 6.2 Se invece la zona di pianificazione è censurata in quanto tale, per gli aspetti negativi che le sono direttamente attribuiti, le doglianze sono di per sé ricevibili. Contestata può essere l’idoneità del provvedimento, la necessità di farvi capo, la misura dell’intervento, la proporzione tra il sacrificio richiesto e lo scopo da raggiungere.