Il provvedimento in esame è una misura cautelativa che giusta l’art. 60 LALPT è stabilita e adottata dal Consiglio di Stato dopo aver sentito i Municipi interessati, ma non i cittadini e neppure le persone suscettibili di essere toccate dal provvedimento. La limitazione è comprensibile e lo è tanto più in concreto ove si consideri le dimensioni e complessità, specie di natura tecnica, del progetto in elaborazione, che non può essere sottoposto a quello stadio alle prese di posizione delle numerosissime persone suscettibili di esserne toccate. A queste ultime è invece concesso ricorrere se il loro interesse risulta degno di protezione.