E’ nella stessa natura della zona di pianificazione che al momento della sua istituzione regni incertezza sull’assetto finale dell’ordinamento allo studio. Non è in particolare acquisito che ne derivi alla fin fine la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di giudizio per sindacare preventivamente la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no. 45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid.