il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che intralciano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. Il blocco non è dunque assoluto e peraltro segue la dinamica della pianificazione stessa: