Scopo essenziale dell’istituto è di evitare che durante la pianificazione il territorio venga modificato in modo da restringere eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare loro imposto dall’art. 2 LPT (DFT 113 Ia 365 seg. consid. 2a/bb). Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.