ne è violata la sicurezza del diritto e il principio della proporzionalità; - doglianza per le conseguenze negative della zona di pianificazione che, bloccando senza sufficienti ragioni l’edificabilità dei fondi violerebbe ingiustificatamente la garanzia della proprietà. E’ negata in particolare la preminenza dell’interesse pubblico su quello privato rispettivamente la proporzionalità del provvedimento; - contestazione della validità della pianificazione materiale. Altre soluzioni consentirebbero di raggiungere meglio e con effetti meno pregiudizievoli lo scopo;