{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-340_1995-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21320&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b65b8b40b1674818a0ee026dac993ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:32", "Checksum": "ff755c37b674985eb8397d62b4e5f4e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome abbiamo sopra sottolineato non è attraverso questo provvedimento cautelativo che è dato opporsi all’ordinamento pianificatorio allo studio, di cui a questo stadio non si conosce con sufficiente certezza l’assetto finale e quindi l’impatto che avrà sulla proprietà del singolo proprietario o sul territorio del singolo comune. Il giudice può intervenire sulla zona di pianificazione per motivi inerenti all’ordinamento pianificatorio in formazione solo se questo è manifestamente insostenibile e non giustifica le misure intraprese a sua salvaguardia. Ma è ipotesi di cui manifestamente non sono rintracciabili gli estremi nelle fattispecie dedotte in giudizio.\n6.2 Se invece la zona di pianificazione è censurata in quanto tale, per gli aspetti negativi che le sono direttamente attribuiti, le doglianze sono di per sé ricevibili. Contestata può essere l’idoneità del provvedimento, la necessità di farvi capo, la misura dell’intervento, la proporzione tra il sacrificio richiesto e lo scopo da raggiungere.\nNumerosi ricorsi, tra cui buona parte di quelli citati in precedenza, sollevano esplicitamente o implicitamente queste censure e chiedono o il ridimensionamento della zona o la sua abolizione.\n6.2.1 Molti ricorrenti denunciano l’abuso della zona di pianificazione da parte del Consiglio di Stato. Le censure provengono per lo più da proprietari di terreni che, dopo essere stati bloccati per anni da estenuanti procedure, sono ora nuovamente posti sotto vincolo dal provvedimento (cfr. ric. n. 2, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21). Chi invoca la sicurezza del diritto (ric. 8), rispettivamente delle relazioni giuridiche (ric. 19), chi la protezione della buona fede (ric. 21), chi lamenta l’arbitrio (ric. n. 2, 8) o l’abuso di diritto (ric. 16). Chi vede nel provvedimento la continuazione senza soluzione di continuità di analoghe misure precedenti, rispettivamente la ripresa sotto altra forma ma con uguale contenuto vincolistico di tali misure, con l’effetto di raggirare le norme legali sulla durata massima del vincolo stesso (ric. n. 19). C’è poi chi stigmatizza che se ne sia abusivamente protratta l’adozione benché i presupposti esistessero già da lungo tempo e chiede quindi che il vincolo decorra, con l’ev. proroga di due anni, da quel momento (cfr. ric. 16, contestante la zona di pianificazione ____________, e____________, ” creata solo nel 1994 a dispetto del fatto che già il 3.9.1990 si fosse adottato la zona di pianificazione per la salvaguardia del PUC del piano della ____________, Altri ancora sostiene che una decisione sospensiva giusta l’art. 65 LALPT sarebbe bastata allo scopo.\nIn realtà è ben vero che in taluni casi la ricerca di una soluzione adeguata al problema viario sta infliggendo tempi lunghissimi d’attesa ai proprietari dei fondi suscettibili di essere toccati. E’ il caso, in particolare, per taluni ricorrenti contro la circonvallazione di ____________, da tempo prevista e ora inserita nel progetto generale del ____________, In proposito va però tenuto presente che la soluzione ora allo studio, scelta tra tre possibili scenari a seguito di attenta ponderazione da parte dalle Sezione dei trasporti e della Sezione della pianificazione urbanistica, non si identifica che in parte con quella progettata agli inizi degli anni ‘80, denominata “N2 Valle della ____________, ” (cfr. risposta Consiglio di Stato pag. 10/11). Lo stesso vale per le altre opere comprese nell’attuale progettazione. Che ad esempio uno svincolo autostradale già previsto nel 1983/85 e poi abbandonato dalla variante 1987/90 venga ripreso nel PTL allo studio non significa “punto finale di una procedura abusiva” che “ricalca esattamente perlomeno su tutto il lato sud la zona agricola imposta in tutta fretta con la variante 1987/90” per citare il ricorso __________ e LLCC concernente la Zona di pianificazione 4, nodo di ____________,\nVa considerato, qui e negli altri casi, che il PTL è il frutto di una concezione globale, finalizzata a risolvere in modo ottimale, sotto tutti i molteplici aspetti e implicazioni, il tema della mobilità di un’intera regione, particolarmente popolosa e ricca di attività diversificate. Non sorprende che soluzioni già considerate in un contesto più settoriale possano venire riprese e innestate sul tronco principale della nuova progettazione complessiva. Cambia la prospettiva, la finalità. Il ricupero di soluzioni parziali da pianificazioni precedenti non toglie che il PTL come tale è pianificatoriamente una creazione nuova, a sé stante, che merita per sé stessa protezione contro cambiamenti della situazione edificatoria suscettibili di pregiudicarne l’esito. Visto la posta in giuoco, l’importanza di questa protezione è tale che anche laddove il problema della sicurezza del diritto potrebbe porsi essa prevale, nella ponderazione degli interessi in gioco, su quello dei proprietari a poter edificare senza ulteriori remore i loro fondi. L’esame dei singoli casi non consente altra conclusione.\nSe poi i tempi d’attesa inflitti ai proprietari eccedono i limiti di quanto si può loro ragionevolmente imporre e finiscono per configurare un’espropriazione materiale è tema che esula dal presente ambito processuale e comunque dalla competenza di questo tribunale.\nTutto ben considerato, le surriferite censure ricorsuali non possono trovare udienza in questa sede."}