{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-340_1995-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21320&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b65b8b40b1674818a0ee026dac993ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:32", "Checksum": "ff755c37b674985eb8397d62b4e5f4e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNeppure questa censura può essere accolta. Il provvedimento in esame è una misura cautelativa che giusta l’art. 60 LALPT è stabilita e adottata dal Consiglio di Stato dopo aver sentito i Municipi interessati, ma non i cittadini e neppure le persone suscettibili di essere toccate dal provvedimento.\nLa limitazione è comprensibile e lo è tanto più in concreto ove si consideri le dimensioni e complessità, specie di natura tecnica, del progetto in elaborazione, che non può essere sottoposto a quello stadio alle prese di posizione delle numerosissime persone suscettibili di esserne toccate.\nA queste ultime è invece concesso ricorrere se il loro interesse risulta degno di protezione.\n5. Legittimità del provvedimento\nAbbiamo sopra ricordato che per rispettare le garanzie costituzionali le restrizioni della proprietà devono avere una base legale, essere sorrette da un interesse pubblico preminente sugli altri interessi pubblici e privati in gioco e rispettare il principio della proporzionalità. Si noti che gli stessi presupposti richiedono peraltro, in linea generale, la legittimità di ogni atto amministrativo, il quale deve essere conforme alla legge, rispondere ad un interesse pubblico sufficiente e tenere in giusta considerazione gli interessi coi quali può interferire. Così per l’interferenza cantonale nella sfera decisionale del comune.\n5.1 Base legale\nE’ data oltre che dall’art. 27 LPT dagli articoli 58-60 LALPT che ammettono il provvedimento se problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano (art. 58 cpv. 1 LALPT) e conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di adottarlo a salvaguardia di obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 cpv. 2 LALPT). Condizioni chiaramente adempiute in concreto.\n5.2 Interesse pubblico\nGià dal breve riassunto, nell’esposto dei fatti, degli obiettivi e contenuto del PTL risulta l’estrema importanza di questo grande progetto. La rilevanza sul piano territoriale degli interventi allo studio richiede di mantenere la pianificazione al riparo da iniziative, edilizie o pianificatorie, che potrebbero seriamente comprometterla o comunque renderne più ardua l’elaborazione. E’ questa la funzione delle zone di pianificazione qui contestate, che rispondono quindi a un incontestabile interesse pubblico.\nLe cinque zone mirano ad assicurare quella libertà di scelta nell’attività pianificatoria in cui a mente della giurisprudenza federale va visto principalmente l’interesse pubblico del provvedimento cautelativo in discorso.\nL’argomento che vuole privi di interesse i progetti in via di pianificazione, e quindi, di riflesso, non sorretta da un interesse pubblico la misura volta a tutelarli, non ha pregio.\n5.3 Proporzionalità\nMentre l'esigenza dell'interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all'esistenza di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità ha per funzione di assicurare che i mezzi messi in opera siano adeguati e necessari al suo conseguimento e d'altro lato che tra lo scopo e la limitazione della proprietà intercorra un rapporto ragionevole, che renda accettabile (zumutbar) il sacrificio imposto al cittadino.\nSolo se prevale sull'interesse privato l'interesse pubblico può essere ritenuto sufficiente e legittimare la restrizione della proprietà e quindi a giustificare la lesione dei diritti individuali del proprietario.\nTre sono secondo la dottrina gli aspetti in cui si struttura il principio:\n1. idoneità: il mezzo è conforme allo scopo e atto a conseguirlo (Zielkonformität e Zwecktauglichkeit). Basta secondo DTF 111 Ia 98 che si tratti di \"tentative apte à contribuer à la réalisation du but de la loi\";\n2. necessità: bisogna necessariamente far capo a questo specifico provvedimento; altri meno incisivi non possono raggiungere lo scopo in sua vece;\n3. proporzionalità in senso stretto: ci vuole un rapporto ragionevole tra l'interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che ne deriva al privato.\nA proposito di questa classificazione va tenuto presente che il confine tra le tre categorie è lungi dall’essere chiaramente definito e infatti molte delle fattispecie contestate sono sussumibili in più di una. Procederemo quindi alla verifica della proporzionalità senza separare sistematicamente i tre aspetti.\n6. In concreto\n6.1 Bisogna distinguere la proporzionalità del provvedimento stesso da quella dell’ordinamento pianificatorio da tutelarsi per il suo tramite.\nOra, sono molti i ricorsi che pur appuntando i loro strali contro la zona di pianificazione hanno in realtà per bersaglio la pianificazione stessa. Invocano la garanzia della proprietà, l’autonomia comunale, ma il pregiudizio che lamentano non è causato (o non direttamente) dal vincolo imposto dalla zona di pianificazione ma dalla pianificazione stessa. Non serve qui evocare partitamente le singole censure, menzioniamo solo che v’è chi si duole dell’impatto ambientale eccessivo che avrà previsibilmente l’opera progettata per chiederne lo spostamento o lo stralcio (ad es. ric. 1, 3, 6, 13). O chi fa analoga domanda ritenuta ingiustificata l’ubicazione dell’opera, la scelta del tracciato o addirittura l’opera stessa in progettazione (ric. n. 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21). Per lo più alla contestazione della pianificazione in fieri si somma quella della zona di pianificazione che ne rispecchia i difetti."}