{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-340_1995-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21320&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b65b8b40b1674818a0ee026dac993ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:32", "Checksum": "ff755c37b674985eb8397d62b4e5f4e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.\nIn sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.\n3. E’ nella stessa natura della zona di pianificazione che al momento della sua istituzione regni incertezza sull’assetto finale dell’ordinamento allo studio. Non è in particolare acquisito che ne derivi alla fin fine la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio potrebbe far temere né tantomeno vi sono sufficienti elementi di giudizio per sindacare preventivamente la costituzionalità di tale restrizione alla luce degli art. 22ter o 31 Cost. E’ quanto rileva il Tribunale federale in RDAT 1985 no. 45 consid. 2a (ribadito in RDAT 1988 no. 61 consid. 4a). La zona di pianificazione può essere annullata “solo se gli intendimenti che ne costituiscono il substrato violano chiaramente il diritto o sono privi di senso e scopo.” Non è possibile vagliare se le disposizioni della pianificazione in fieri “contrastano con l’art. 22ter e 31 CF. L’esame della loro costituzionalità deve dunque avvenire unicamente in base all’art. 4 CF.”\nLa zona di pianificazione non si confonde con la pianificazione soggiacente; è un provvedimento a sé stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione della proprietà. La costituzionalità della zona di pianificazione va dunque esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei limiti della loro indeterminatezza ne informano l’impostazione. Giova qui ricordare che secondo la giurisprudenza federale la limitazione della proprietà posta in essere dalla zona di pianificazione è compatibile con la garanzia sancita dall’art. 22ter Cost. solo se ha una base legale, è sorretta da interesse pubblico e ossequia il principio di proporzionalità. La restrizione non deve peraltro intaccare l’essenza stessa della proprietà in quanto istituto ed essere seguita da piena indennità se equivale a espropriazione (DTF 113 Ia 362 seg., consid. 2).\nNel procedere a questa verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid. 2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non compromettere la loro efficacia”.\nSolo importa in questo contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito, della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).\nFatte queste premesse verifichiamo se le zone di pianificazione qui impugnate resistono alle censure ricorsuali.\n4. Alcuni ricorrenti lamentano la mancanza di una sufficiente informazione sul PTL in via di pianificazione. La scheda descrittiva sotto la voce “effetti” si limiterebbe a riprodurre il testo dell’art. 63 cpv. 2 LALPT; la motivazione del provvedimento è dunque largamente carente e viola il diritto di essere sentiti.\nLa censura non ha fondamento. Le schede riportano l’elenco delle opere prioritarie previste dal PTL e precisamente: Galleria ____________,con relativi agganci alla rete viaria esistente: ____________,____________,____________,____________,e ____________,- Circonvallazione - Posteggi interscambio nelle località: _________________ Con l’avvertenza che la zona di pianificazione relativa al posteggio di interscambio del nodo 5 è riferita anche allo studio urbanistico legato alla scelta definitiva dell’ubicazione del portale della galleria e ricordato che in corrispondenza dell’uscita della galleria è già in vigore la Zona di pianificazione cantonale, pubblicata il 3.9.90 per la salvaguardia dello studio del PUC del della e prorogata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 16.08.93 per la durata di 2 anni (scadenza 1.9.95). Condividiamo l’osservazione del Consiglio di Stato alle pagine 8 e 9 della risposta: “E’ chiaro che non è possibile definire in anticipo e con certezza, prima ancora cioè di aver istituito le ZP, le specifiche caratteristiche e le migliori ubicazioni delle opere da progettare senza prima aver proceduto ai necessari studi di dettaglio” e che pertanto “la finca effetti non poteva esser più completa di quanto ... previsto dal CdS (art. 63 LAPT) a causa dello stato di indeterminatezza che caratterizza la progettazione delle varie opere. Le migliori ubicazioni delle opere verranno stabilite solo in seguito ai vari studi di dettaglio che sono in allestimento e di conseguenza non è possibile meglio specificare la natura ed i limiti dei vincoli che il provvedimento delle ZP comporta(..). Occorre pure tener presente l’elevata complessità delle strutture da realizzare e le conseguenti incognite che ciò comporta.”\nUn altro ricorrente (ric. 11) si duole di non essere stato ammesso ad esprimersi prima della decisione che lo tocca e fa valere la violazione del diritto di essere sentito."}