{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-340_1995-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21320&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5b65b8b40b1674818a0ee026dac993ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:32", "Checksum": "ff755c37b674985eb8397d62b4e5f4e0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 13.12.1995 90.1994.340\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE’ in questo scenario che si situa la contestata risoluzione governativa del 12 aprile 1994, con la quale, sentiti preliminarmente i comuni interessati, il Consiglio di Stato ha istituito 5 zone di pianificazione a salvaguardia del processo pianificatorio in atto, decidendone la pubblicazione presso i Comuni dal 2 maggio al 1. giugno 1994.\nb. Contro questa risoluzione sono stati interposti 21 ricorsi.\nNon passeremo in rassegna, ricorso per ricorso, ogni singola contestazione e domanda. Pur con le inevitabili inflessioni particolari riflettenti le peculiarità dei singoli casi, le censure possono essere sostanzialmente ricondotte a un ristretto catalogo di temi fondamentali, per lo più largamente ricorrenti. Nelle grandi linee le censure possono essere così riassunte:\n- contestazione della legittimità del provvedimento rispettivamente della procedura seguita;\n- abuso di questo strumento che viene a sovrapporsi ad analoghe misure precedenti, estendendo illecitamente la durata del vincolo complessivo: ne è violata la sicurezza del diritto e il principio della proporzionalità;\n- doglianza per le conseguenze negative della zona di pianificazione che, bloccando senza sufficienti ragioni l’edificabilità dei fondi violerebbe ingiustificatamente la garanzia della proprietà. E’ negata in particolare la preminenza dell’interesse pubblico su quello privato rispettivamente la proporzionalità del provvedimento;\n- contestazione della validità della pianificazione materiale. Altre soluzioni consentirebbero di raggiungere meglio e con effetti meno pregiudizievoli lo scopo;\n- tra gli effetti perversi della soluzione pianificatoria in elaborazione è lamentato l’inquinamento fonico e atmosferico, l’amputazione ingiustificata di terreni edificati o in procinto di esserlo (magari dopo estenuanti procedure autorizzative o pianificatorie), asseritamente indispensabili per l’esercizio o lo sviluppo dell’attività aziendale o in cui semplicemente sorgono le abitazioni dei ricorrenti.\nQuanto alle domande vanno dall’integrale annullamento al ridimensionamento della zona di pianificazione; rispettivamente concernono lo stesso PTL e chiedono soluzioni alternative che colpiscano meno i loro terreni, rispettivamente che riducano l’impatto ambientale.\nSotto il profilo processuale alcuni ricorrenti chiedono il sopralluogo, altri di essere sentiti personalmente.\nConsiderato il carattere unitario della misura pianificatoria impugnata e la riconducibilità dei temi ricorsuali a una serie di motivi tipo, i ricorsi verranno decisi congiuntamente.\nc. Nelle sue osservazioni il Consiglio di Stato illustra i motivi che impongono a parer suo il rigetto delle censure e domande ricorsuali, concludendo alla reiezione integrale dei gravami.\nin diritto\n1. A norma dell’art. 64 cpv. 1 LALPT contro la zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.\nGiusta l’art. 64 cpv. 2 LALPT è legittimato a ricorrere chi dimostra un interesse degno di protezione e, nel caso della zona di pianificazione stabilita dal Consiglio di Stato, anche il comune.\nNon è dunque ammessa l’actio popularis. Il ricorrente dev’essere toccato dalla decisione più di qualsiasi altro cittadino e trovarsi in un rapporto particolarmente stretto con l’oggetto del litigio, in quanto portatore di un interesse personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228).\nNon v’è dubbio che i ricorrenti, ossia i comuni da un lato e i proprietari o locatari di fondi assoggettati alla zona di pianificazione dall’altro, adempiono i requisiti surriferiti e posseggono la legittimità ricorsuale.\nTutti i ricorsi rispettano i termini legali e sono dunque ricevibili.\n2. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.\nScopo essenziale dell’istituto è di evitare che durante la pianificazione il territorio venga modificato in modo da restringere eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare loro imposto dall’art. 2 LPT (DFT 113 Ia 365 seg. consid. 2a/bb).\nSempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.\nLa zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).\nIl diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che intralciano presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale. Il blocco non è dunque assoluto e peraltro segue la dinamica della pianificazione stessa: più questa assume tratti precisi e definiti e più chiari e circoscritti potranno essere i vincoli all’edificazione all’interno dell’area protetta."}