{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-339_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21319&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0747cea5496537d533d70b1a63a32c37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.339"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.339"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.339"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.339"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:08:24", "Checksum": "fa699cee1a876fffc7394a16ef6bd747", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 07.09.2000 90.1994.339\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta,\npresidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 13 giugno 1994 di\n|\n|\n____________ ____________, ____________, rappr. da: avv. ____________ ____________ ____________ ____________, ____________ ____________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nl'ampliamento della zona di pianificazione cantonale FLPT |\nvisto la risposta 6 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;\nrilevato\nin fatto\na. Il 21\naprile 1993 il Consiglio di Stato istituì, a salvaguardia della progettazione\nrelativa al potenziamento della ____________ ____________-____________\n____________ (FLPT) e ai relativi interventi sulle reti stradali cantonali e\ncomunali, una zona di pianificazione cantonale della durata di 5 anni. Con\nrisoluzione 12 aprile 1994 ampliò la zona in argomento per la parte riguardante\ni comuni di ____________e ____________.\nI piani relativi all'ampliamento sono stati pubblicati dal 2 maggio al 1.\ngiugno 1994.\nb. ____________ ____________,proprietario dei mappali ____________di ____________e ____________di ____________, ricorse il 13 giugno 1994 al TPT postulando lo stralcio dei propri terreni dalla zona di pianificazione.\nPer contro il Consiglio di Stato chiese la reiezione del gravame.\nc. Dal 20\nottobre al 18 novembre 1997 gli atti del progetto, i piani di espropriazione e\nle relative tabelle furono esposti presso le rispettive Cancellerie comunali.\nconsiderato\nin diritto\n1. Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.\nSempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani mancano o devono essere modificati.\nLa zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).\nIl diritto\ncantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della\nzona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione,\ncon la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con\ngli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo\nsospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice\nsospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano\npresumibilmente la pianificazione o l’attuazione\ndi obiettivi pianificatori generali e di protezione ambientale.\n2. La\nzona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino\na che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con\nfacoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di\nscadenza.\n3. In sintesi, la zona di pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo.\n"}