1.3. 6. Per i motivi innanzi menzionati la soluzione imposta dal Consiglio di Stato appare sufficientemente congrua e sostenibile da meritare conferma anche in questa sede; le impugnative interposte contro di essa vanno quindi respinte. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza; non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, viste le normative alla fattispecie applicabili; dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido di tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 800.--. 3. Intimazione: