L’intervento del Consiglio di Stato é scaturito dall’esigenza di far rispettare i principi del diritto pianificatorio e di quello della protezione ambientale, al pari di una qualsiasi altra modifica d’ufficio. Esso non si pone in contrasto con l’art. 212a LOC ma rientra per contro nelle competenze che spettano all’esecutivo cantonale in materia di approvazione dei PR, tra le quali si possono annoverare anche i casi di intervento quale organo superiore di vigilanza della pianificazione ai sensi dell’art. 105 LALPT , già ricordati al cons. 1.3.