A mente di questo Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere tutelata. La necessità di ridurre la capienza della prevista infrastruttura era infatti emersa già in sede di esame preliminare del PP1 (12 ottobre 1988). In tale documento il Dipartimento dell’ambiente rilevava che il previsto autosilo sarebbe risultato utile soprattutto se destinato ai residenti della zona _, valutando per contro negativamente una sua destinazione a posteggio pubblico sul genere di quello di _, dato che in questo caso avrebbe contraddetto gli obbiettivi di PR tendenti a favorire il traffico pubblico e scoraggiare l’afflusso in centro di veicoli privati (pag. 10).