Essi sostengono che, d’altronde, il Consiglio di Stato stesso, rinviando il PP1 al comune per una nuova procedura di adozione invece che procedere subito ad una modifica d’ufficio, avrebbe esplicitamente riconosciuto la competenza di quest’ultimo a decidere sovranamente su di una questione di sua esclusiva competenza. 3. Il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid.