per censurare l’operato del Consiglio di Stato ai ricorrenti non rimane quindi altra possibilità che un ricorso al TPT; in tal caso vanno però garantiti gli stessi diritti ricorsuali che sarebbero stati possibili con l’istanza di primo grado, di fatto resa impossibile (e inutile) per effetto dell’agire del CdS. Motivi di equità, ma anche di economia processuale (i ricorrenti avrebbero molto probabilmente contestato la variante anche se pubblicata dal Dipartimento), impongono di riconoscere agli insorgenti la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. a) LALPT (actio popularis), pur trattandosi di un ricorso innanzi al TPT, normalmente regolato dall’art. 38 LALPT (cfr.