Contro questa pubblicazione l‘art. 105 cpv. 5 prevede il ricorso (in prima istanza) al CdS ai sensi dell’art. 35 LALPT, ciò che permette di salvaguardare i diritti di tutti i cittadini (actio popularis). Ne discende che il TPT non sarebbe di per sé competente a decidere sui presenti ricorsi, interposti contro una variante pubblicata ex art. 105 LALPT, dato che l’autorità di ricorso designata dai combinati disposti di cui all’art. 105 cpv. 5 e 35 LALPT é il Consiglio di Stato. Nella fattispecie tuttavia il Consiglio di Stato, invece di incaricare il Dipartimento di allestire e pubblicare la variante, vi ha proceduto lui stesso, in dispregio della procedura prevista all’art. 105 LALPT.