Se così è però, la procedura seguita dal Consiglio di Stato non è stata regolare. L’art. 105 LALPT prescrive infatti che in caso di mancata esecuzione da parte comunale il Consiglio di Stato può fare allestire (a spese del Comune) la variante dal Dipartimento, il quale seguendo la procedura prevista dall’art. 32 LALPT la sottopone poi al comune con l’invito a prendere le sue conclusioni entro un congruo termine (105 cpv. 3). Se il comune persiste nel suo atteggiamento omissivo e non provvede a pubblicare la variante, lo fa il Dipartimento, osservando la procedura dell’art. 34 LALPT (105 cpv. 4). Contro questa pubblicazione l‘art.