Nel caso concreto vi sono tuttavia giustificati motivi per dubitare che la decisione impugnata costituisca una modifica d’ufficio ai sensi dell’art. 37 LALPT. Si ricorda infatti che con una prima decisione (di rinvio) del 24.3.1992 il Consiglio di Stato aveva approvato il PP1, ordinando però al comune l’allestimento di una variante che riducesse i posteggi pubblici del previsto autosilo da 230 a 145; il Consiglio comunale di Lugano non ha tuttavia approvato la variante presentatagli dal Municipio, allestita conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.